OBBLIGO DEL BIM: Dal 01/01/2019 IL Decreto che cambia le carte in tavola.
19 Novembre 2019
Argomento: BIM
(Lettura in 4 min)
Possiamo chiamarla “rivoluzione digitale” quella, che dal 1 gennaio 2019 è iniziata e che non si fermerà per almeno i prossimi 7 anni.
Stiamo parlando di un importante cambiamento, atto ad ottimizzare la progettazione, la realizzazione e la gestione di edifici, impianti e infrastrutture.
Cos’è il Building Information Modeling – BIM
Building Information Modeling (acronimo: BIM, in italiano: Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione) indica un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Grazie ad esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è visualizzabile come un modello geometrico tridimensionale.
Il BIM è ormai una realtà più che attuale per tutti coloro che sono nel settore dell’edilizia. Non si parla più della semplice descrizione geometrica, alla quale erano sufficienti le 3 dimensioni sui 3 assi XYZ, ma con l’entrata gioco di nuove e molteplici dinamiche, anche l’edilizia deve digitalizzarsi.
Oggi si ha la necessità di avere a disposizione più informazioni che rendono il modello geometrico completo sotto diversi aspetti, partendo da dati strutturali, fino ad arrivare a nozioni di natura gestionale.
La normativa
È ufficialmente in vigore dal 01/01/2019 l’obbligo all’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) per le opere pubbliche di importo pari o superiore a 100 milioni di euro in attuazione di quanto previsto dal Decreto BIM (DM 560 del 1 dicembre 2017).
Il Decreto BIM, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
Ecco come l’obbligo del BIM entrerà gradualmente in vigore:
- dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.
Lo scopo
L’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione è stata introdotta dal nuovo Codice Appalti ed ha il solo scopo di razionalizzare e migliorare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando di conseguenza a ottimizzare e snellire quei processi che fino ad oggi hanno influito sulle tempistiche e modalità di partecipazione agli appalti.
Il provvedimento non si limita solo a questo, ma regola inoltre anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che devono aver già adottato:
- un piano di formazione del personale
- un piano di acquisizione e/o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi
- un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, sia dei dati che dei conflitti.
Infine, finalizzato a facilitare l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte, saranno previste l’ utilizzo di piattaforme interoperabili da parte delle stazioni appaltanti. In questo modo le informazioni potranno essere condivise tra tutti i partecipanti al progetto.
Conclusioni
Lo tsunami chiamato digitalizzazione ormai ha raggiunto anche il settore dell’edilizia. Nascondersi o scappare dalla tecnologia non è certo la strada più corretta da percorrere, ecco perchè riteniamo che questa regolamentazione porterà grandi benefici: in primis per quanto riguarda le procedure e attività finalizzate ad ottimizzate le tempistiche e le modalità di partecipazione agli appalti, ma soprattutto per garantire modelli geometrici completi, ricchi di tutte quelle informazioni sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista gestionale.